Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity indicators between drug offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuity. The appellant argued for continuity between two drug trafficking incidents, but the appellate court correctly noted the five-year gap, different locations, and distinct execution methods. The court ruled that without concrete evidence of premeditation and spatial-temporal proximity, the legal requirement for continuity was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The recognition of criminal continuity requires verified indicators of spatial-temporal contiguity and premeditation; mere doubt on the existence of a unified criminal plan cannot suffice to establish continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE MARIANO nato a NAPOLI il 05/08/1995 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Mariano Pace, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, sottolineando che i due episodi di spaccio di stupefacenti sono stati commessi a rilevante distanza temporale tra loro (5 anni), in luoghi diversi (Ercolano e Napoli) con diverse modalità (il primo è consistito nella conservazione di sostanza a fini di spaccio anche nell'interesse di altri concorrenti nel reato, il secondo in cessioni a cliente abituale sfociate nella resistenza ai pubblici ufficiali che lo stavano traendo in arresto); che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»;
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024