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Ordinanza — n. 37781/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for continuance recognition due to lack of temporal proximity and planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding a request for continuance of crimes. The appellant argued that long detention periods between two drug offenses proved premeditation, but the court found this irrelevant to the legal requirement of temporal contiguity. The court ruled that mere repetition after a long break demonstrates criminal propensity rather than prior planning, thus rejecting the claim for continuance.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The recognition of continuance requires concrete indicators of spatial-temporal contiguity and premeditation at the time of the first crime; mere repetition after a long detention period does not suffice to prove original planning.

Parole chiave

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continuzione dei reati contiguità spazio-temporale preordinazione criminale detenzione come elemento giurisprudenza di legittimità criminalità persistente reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Lucia Ioia, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Lucia Ioia, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37382 del 05/04/2019
S.U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOIA LUCIA nato a NAPOLI il 27/01/1969 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Lucia Ioia, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha esaminato gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, sottolineando che i due episodi di spaccio di stupefacenti sono stati commessi a rilevante distanza temporale tra loro (oltre 5 anni) e che l'istante non aveva offerto alcun elemento specifico per dimostrare la programmazione della seconda condotta all'epoca in cui veniva commessa la prima; che il ricorso non si confronta con tali argomenti ma si limita a sottolineare che tra i due fatti era intercorso un lungo periodo di detenzione; che la detenzione, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non esime il giudice dal valutare gli altri elementi in grado di rivelare la preordinazione (Sez. 1, n. 37382 del 05/04/2019, Rv. 276842-01), ma tale valutazione è stata effettuata dal giudice di merito in maniera del tutto congrua i rt.s2- ,,n14e evidenziaRde che la mera ripetizione della medesima condotta dopo un così lungo periodo di detenzione poteva solo essere dimostrativa di una proclività a delinquere, piuttosto che di risalente programmazione; che doveva i quindi/ ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»;

S U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01);Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delMcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ildricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il C i nsigliere estens