Ordinanza — n. 37778/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH BOUBACAR SAMB nato il 20/03/1974 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA Farò avviso al re parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso per cassazione proposto da Samb Cheikh Boubacar, avverso l'ordinanza in data 18/04/2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, avanzata nel suo interesse; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Cinzia Santinelli, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Cinzia Santinelli, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Samb Cheikh Boubacar deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37778/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMA Farò avviso al re parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso per cassazione proposto da Samb Cheikh Boubacar, avverso l'ordinanza in data 18/04/2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, avanzata nel suo interesse; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Cinzia Santinelli, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Cinzia Santinelli, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Samb Cheikh Boubacar deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH BOUBACAR SAMB nato il 20/03/1974 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA Farò avviso al re parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso per cassazione proposto da Samb Cheikh Boubacar, avverso l'ordinanza in data 18/04/2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, avanzata nel suo interesse; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Cinzia Santinelli, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Cinzia Santinelli, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Samb Cheikh Boubacar deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaM1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre