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Ordinanza — n. 37775/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuation claim due to lack of proven criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuation. The appellant argued that the temporal distance between crimes was excessive, but the court found the lower court's reasoning on the lack of a unified criminal design logical and sufficient. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of criminal continuation requires concrete indicators of a premeditated design, and mere temporal distance does not preclude it if other elements prove a unified criminal plan.

Parole chiave

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criminal continuation unified criminal design temporal distance judicial execution inadmissible appeal violazioni della legge sulle armi rinvio del dibattimento reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta, avanzata da Lilian Scaletchi, di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta, avanzata da Lilian Scaletchi, di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETCHI LILIAN (CUI 013POZ3) nato il 08/01/1975 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta, avanzata da Lilian Scaletchi, di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub a) e b) del provvedimento impugnato; Letta la memoria del difensore in data 29/08/2024, che ribadisce la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata approfondendo gli argomenti proposti affinchè sia esclusa l'inammissibilità; Ritenuto che tutti gli argomenti proposti si articolano complessivamente in un unico motivo ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, con il quale propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso evidenziando la distanza temporale tra y' fatti e la loro disomogeneità (violazioni della legge sulle armi i fatti commessi a Verona 1'08/03/2006 e le estorsioni commesse nel 2008 in concorso con altri soggetti di cui non sono i rapporti con lui all'epoca in cui aveva commesso con altri i fatti precedenti); ha sottolineato, quindi circostanze incompatibili con la previa programmazione di entrambe le condotte e la mancanza di prova di altri elementi idonei a descrivere il preordinato unico disegno criminoso; che il ricorso si limita a lamentare l'eccessiva valorizzazione del dato temporale da parte del giudice di merito; che doveva quindi ) ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»;

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio s esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ciso il 26 settembre 2024 Il • n i • iere estensore Il Presidente