Cassation court dismisses appeal against prison regime suspension order due to lack of legal violation in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Supervision Tribunal's refusal to annul the Justice Minister's order suspending the ordinary regime. The appellant argued the tribunal failed to evaluate his conduct and underestimated his criminal links, claiming generic reasoning and failure to consider his extradition status. The court ruled that while the appeal can challenge motivation, it must demonstrate a legal violation, not merely a lack of detailed argumentation, as the tribunal's assessment of his dangerousness was based on sufficient and non-fictitious data.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41bis, comma 2-sexies, ord. pen.; The appeal against a Supervision Tribunal order regarding the suspension of a differentiated detention regime is inadmissible if it merely complains about the lack of detailed reasoning without proving a violation of law, provided the decision is based on sufficient and non-fictitious data.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Raffaele Amato avverso il provvedimento del 14/09/2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell'art. 41bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale di cui all'art. 2, comma 2bis, I.n. 279/2002; Letta la memoria del difensore in data 29/08/2024, che ribadisce la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata sottolineando elementi e documentazione con i quali il Tribunale non si sarebbe confrontato;
Ritenuto che'li motivi di ricorso, come anche ribaditi nella detta memoria, lamentapd che gli argomenti difensivi sarebbero stati «sviliti nel provvedimento impugnato»; che il Tribunale avrebbe articolato passaggi motivazionali generici; che non avrebbe valutato adeguatamente le condotte processuali e l'ammissione delle sue responsabilità nei processi a suo carico; che non avrebbe tenuto conto del fatto che Amato non potrebbe essere condannato all'ergastolo, essendo stato estradato dalla Spagna che non prevede tale pena; che non avrebbe tenuto conto del fatto che è stato consentito uno scambio epistolare tra lui e altro detenuto, indice questo dell'affievolimento dei suoi legami criminali; nella sostanza si denunciano vizi di motivazione; che ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01); . che «nella nozione di violazione di legge per cui soltanto è proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza (art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.) deve farsi rientrare anche fa mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente appar nte • golutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Rv. 226628-01), ma «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805-01); che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912); che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, ancora composta da soggetti legati ad Amato da rapporti familiari o fiduciari, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale; il Tribunale di sorveglianza ha valutato le condotte dissociative nel loro complesso come non idonee a dare alcuna certezza della rescissione definitiva dei legami con l'organizzazione e ha implicitamente considerato recessivi tutti gli elementi e i documenti (di cui ha comunque dato conto nel corpo della motivazione) rispetto ai dati che profilano la permanenza dei presupposti per l'applicazione del regime derogatorio in atto;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 se