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Ordinanza — n. 37769/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation for procedural flaws and factual distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of probation inadmissible. The lower court revoked probation based on the appellant's aggressive behavior and failure to engage with alcohol treatment, which the appellant claimed were not yet applicable or documented. The court ruled that these factual assessments belong to the merits and cannot be re-evaluated on appeal, as the lower court's reasoning was not distorted.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals against probation revocation are inadmissible if the lower court's reasoning merely reflects the evidence without distorting its meaning, as appellate review is limited to verifying the exact transposition of probative data.

Parole chiave

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probation revocation procedural flaw factual distortion appellate review merits of the case contradictory reasoning Cassation inadmissibility assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19 marzo 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Federico Seu; Ritenuto che con i due motivi veniva dedotto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. pr c.
283370-01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. pr c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEU FEDERICO nato a MURAVERA il 04/07/1981 avverso l'ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19 marzo 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Federico Seu; Ritenuto che con i due motivi veniva dedotto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., prospettando ; il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi acquisiti; che secondo il ricorrente il Tribunale di sorveglianza avrebbe tenuto conto anche di condotte che non potevano essere violative della misura alternativa perché non era stata ancora applicata e avrebbe dato determinante rilevanza ad un fatto non documentato, e cioè che il Seu non avrebbe preso contatti con il Centro per i disturbi alcol-correlati e con il CIPM; che tuttavia tutto il predetto materiale probatorio risulta vagliato con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel 'rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); in particolare/contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente/ il provvedimento si basa su un'accurata analisi di tutti i comportamenti assunti in epoca prossima alla decisione dal Seu, specie ceri, quelli arroganti verso le forze dell'ordine e quello aggressivo in pregiudizio della compagna; e ne ha tratto una complessiva valutazione sulla sua «preoccupante incapacità di autodeterminarsi, sintomo della sua pericolosità» e sul fallimento della misura, che non era servita ad indurlo ad assumere condotte adeguate alle sue finalità; con riguardo all'avvio del percorso con il Centro per i disturbi alcol-correlati il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad attestare che non vi era prova del fatto che gli avesse avviato i necessari contatti e sul punto il ricorrente non ha fornito alcuna prova positiva; che tali apprezzamenti attengono al merito e non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, poiché «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. pr c.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 lie