Ordinanza — n. 37765/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGNANO ROBERTO nato a TORINO il 24/10/1960 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAgal-traVVTMTle parta udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA A; RITENUTO IN PATII) E L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Roberto Carignano il 30 marzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37765/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGNANO ROBERTO nato a TORINO il 24/10/1960 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAgal-traVVTMTle parta udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA A; RITENUTO IN PATII) E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Roberto Carignano il 30 marzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 s