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Ordinanza — n. 37763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding pre-sentence detention periods already covered by res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated sentencing guidelines by treating unified crimes as separate facts during pre-sentence detention evaluation. The court ruled that these detention periods had already been negatively assessed in a prior decision with binding effect, rendering the current appeal irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 54 ord. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: When a contested decision merely acknowledges a prior judgment with res judicata regarding pre-sentence detention periods, the appeal is inadmissible as the issues lack legal relevance.

Parole chiave

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pre-sentence detention res judicata effect unified crimes Cassation inadmissibility sentencing guidelines mantenimento della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 54 ord. pen.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OFRIA SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/07/1964 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATT,I7STA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da Salvatore Ofria avverso l'ordinanza in data 18/09/2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione anticipata relativa ai periodi di presofferto 06/06/1994-14/07/1995, 06/11/1995- 30/11/1995 e 21/12/2009-18/02/2010; Ritenuto che viene dedotta la violazione dell'art. 54 ord. pen. e dell'art. 81 cpv. cod. pen. nella parte in cui il provvedimento argomenta sull'impossibilità di concedere il beneficio per dei periodi in cui il condannato ha proseguito la sua militanza in un'associazione mafiosa e considera i reati per i quali vi era stata condanna, successivamente unificati dalla continuazione, come due fatti distinti e non come un unico fatto; che le questioni dedotte non possono più assumere alcuna rilevanza perché riguardano periodi di presofferta detenzione che sono stati già valutati negativamente da altro precedente provvedimento, sul quale si è formato il giudicato, e il provvedimento impugnato si è limitato a prendere atto di questa pregressa decisione e della condivisibilità della motivazione ad essa sottesa, senza che se ne potessero riformare le stauizioni; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de o il 26 settembre 2024 Il C Il Presidente Fili po Casa po sx-v h "