Cassation Court dismisses appeal on criminal record continuation, citing lack of premeditation and distinct criminal designs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize criminal record continuation. The appellant argued for an alternative reading of the facts to establish continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found the original judgment's reasoning on the lack of premeditation and distinct criminal designs to be sound. Consequently, the Court ruled that the appellant's proposed interpretation failed to meet the strict requirements for continuity, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The recognition of criminal record continuation requires concrete indicators of premeditated planning and homogeneity of criminal acts, and a mere doubt regarding the existence of a single criminal design cannot suffice to establish continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUSSA NDIAYE nato il 20/07/1982 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Torino rigettava la richiesta avanzata da Ndiaye Moussa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3), 4) e 5) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivaai sensi dell'art. 671, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte di detenzione e spaccio, la diversità dei luoghi, pur sullo stesso territorio della città di Torino, nei quali sono state eseguite, la disomogeneità delle modalità di esecuzione delle stesse), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo che ricorreva un'ipotesi abitualità piuttosto che di continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»;
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce e ella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CoSTleciso il 26 settembre 2024 OS1TNTN c t ,