Italian Court dismisses appeal against illegal entry fine, ruling penalty compatible with EU return directive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelilah Chafik inadmissible regarding his conviction for illegal entry and a €5,000 fine. The appellant argued the penalty contradicted EU return directives, but the court found this claim unsupported by established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a €3,000 fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-bis d.lgs. 286/98; Art. 115/2008: The provision of a criminal pecuniary sanction for illegal entry and stay does not contradict the EU Return Directive and cannot be disapplied by the judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFIK ABDELILAH nato il 15/12/1978 avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; ,;)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 19 febbraio 2024, con la quale il Giudice di pace di Padova ha dichiarato Abdelilah Chafik colpevole del reato di cui all'art. 10bis d.lgs.n. 286/98 e lo ha condannato alla pena di C 5.000,00 di ammenda; Ritenuto che il primo motivo, che evoca il contrasto con la normativa unionale, è manifestamente inammissibile perché, secondo costante giurisprudenza, «la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice» (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049-01); che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché del tutto generico e perché la pena applicata corrisponde al minimo edittale; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d