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Ordinanza — n. 37758/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37758/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSIGLIONI MATTEO nato a ROMA il 02/07/1987 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA., Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell'interesse di Matteo Rosiglioni tra le sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso lamenta la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione a due sentenze emesse entrambe a seguito di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.; che tuttavia nell'incidente di esecuzione l'istanza non è stata avanzata seguendo la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; che «in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 188 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. cod. pen. in relazione a due sentenze emesse entrambe a seguito di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.; che tuttavia nell'incidente di esecuzione l'istanza non è stata avanzata seguendo la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; che «in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione esecuzione della pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione esecuzione provvisoria differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
in relazione a due sentenze emesse entrambe a seguito di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.; che tuttavia nell'incidente di esecuzione l'istanza non è stata avanzata seguendo la procedura prevista dall'art.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
pen.; che tuttavia nell'incidente di esecuzione l'istanza non è stata avanzata seguendo la procedura prevista dall'art. 188 disp.
art. 616 cod. proc. pen
273138 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSIGLIONI MATTEO nato a ROMA il 02/07/1987 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA.,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 18 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell'interesse di Matteo Rosiglioni tra le sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso lamenta la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione a due sentenze emesse entrambe a seguito di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen.; che tuttavia nell'incidente di esecuzione l'istanza non è stata avanzata seguendo la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; che «in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative» (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26