Italian court dismisses appeal against home detention order due to factual error regarding defendant's actual residence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Naples Supervision Tribunal's order for Marco Torrone's home detention. The lower court granted the measure despite the appellant's claim that his residence had shifted to Rho, noting the tribunal correctly considered his actual location when assessing social risk. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, 50 ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a home detention order based on a change of residence is inadmissible if the trial court correctly identified the defendant's actual domicile to evaluate the seriousness of the request and the necessity of the specific custodial regime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRONE MARCO nato a NAPOLI il 17/05/1986 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 16 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Marco Torrone; Ritenuto che si lamenta il mancato accoglimento delle istanze ex art. 47 e 50 ord. pen., in ragione del fatto che non era più attuale il suo domicilio a Napoli e i due motivi si incentrano sull'irragionevole e contraddittoria affermazione che egli non potrebbe essere affidato al servizio sociale in Napoli mentre la detenzione domiciliare è concessa stabilendo la competenza del Magistrato di sorveglianza di Napoli; che il provvedimento in realtà prende in considerazione il domicilio di fatto del condannato ben lontano da Napoli (in particolare, a Rho) ai fini di valutare la serietà dell'istanza che prevedeva l'attività lavorativa in Napoli e motiva la scelta del regime di espiazione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, anziché con misure diverse, in ragione della sua residua pericolosità da contemperare con le esigenze di controllo e di risocializzazione («alla luce di quanto sopra evidenziato, ed in particolare con riguardo ai precedenti penali di scarso allarme sociale»); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il C igliere estensore Il Pre