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Ordinanza — n. 37755/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; court rejects claim that possession of a screwdriver negates subjective intent for knife crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction of Sebastiano Cavallo for the crime of carrying a weapon. Although the appellant argued that the presence of a screwdriver in the car negated subjective intent, the court found the lower courts' reasoning logical and consistent with procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower courts correctly establish that the possession of an additional object does not negate the subjective element of the crime, especially when the defendant had exclusive control over the vehicle and offered no justification for the presence of the weapon.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent of crime possession of weapon carrying a weapon crime lower court reasoning porto abusivo di armi uso di veicolo a motore guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
110/75 e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di arresto e di C 800,00 di ammenda; Ritenuto che con unico motivo venivano dedotti vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO SEBASTIANO nato a VITTORIA il 03/05/1969 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa in data 30/05/2022 che aveva ritenuto Sebastiano Cavallo responsabile del reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di arresto e di C 800,00 di ammenda; Ritenuto che con unico motivo venivano dedotti vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamentando yche i giudici di merito aveva t4.4 considerato dimostrato l'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, nonostante l'ascia rinvenuta si trovasse in un'autovettura che non era sua ma di altri; che tuttavia su questo profilo la Corte di appello e il Tribunale hanno motivato, evidenziandof per un verso/ che tra gli oggetti atti ad offendere non vi era solo l'ascia/ma anche un cacciavite che l'imputato teneva a portata di mano e iper altro verso che l'intestazione dell'autovettura è un dato formale mentre era / incontrovertibile che egli disponesse e utilizzasse il mezzo e che non avesse fornito alcuna giustificazione circa la presenza all'interno di quegli oggetti; che la motivazione appare congrua e rispettoseldelle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così