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Ordinanza — n. 37753/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37753/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINER PINTO FILIPPO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso il decreto del 27/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOiato avviso arie parliA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Filippo Griner Pinto il pmarzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e correttamente riqualificata quale reclamo ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al A agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37753/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente presentazione di denunce penali memoria illeggibile ritiro della querela penale allegazioni insufficientemente motivate procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINER PINTO FILIPPO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso il decreto del 27/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOiato avviso arie parliA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Filippo Griner Pinto il pmarzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e correttamente riqualificata quale reclamo ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al A agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il C bere est nsore Il P