Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37729/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as request is merely iterative of a previously rejected final decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the applicant's request was merely iterative of a decision already rendered in final form during the trial phase. The applicant, Salvatore Cutaia, sought the application of formal concurrence or continued offense rules under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, but the trial judge had already definitively rejected this possibility. The court ruled that since the trial judge's decision was irrevocable, the execution judge was normatively precluded from re-evaluating the matter, rendering the current request without legal basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; When a trial judge has irrevocably excluded the application of formal concurrence or continued offense rules, the execution judge cannot re-examine the request, and any subsequent petition is inadmissible as merely iterative.

Parole chiave

Generato dall'IA
iterative request formal concurrence continued offense execution judge preclusion principle inadmissible appeal Article 671 c.p.p. continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTAIA SALVATORE nato a MAZZARINO il 09/06/1968 avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la richiesta avanzata da Salvatore Cutaia ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. è stata disattesa dal giudice dell'esecuzione in quanto meramente iterativa di quella rigettata, con decisione irrevocabile, in sede di cognizione e, dunque, normativamente preclusa in forza del disposto del primo comma dell'articolo sopra menzionato, a cui tenore «Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»; che il ricorrente nulla obietta o replica a fronte della predetta considerazione, senz'altro idonea a sorreggere la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i