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Ordinanza — n. 37727/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with mandatory representation by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted defendant, Romolo Villirillo, without a qualified defense attorney. The procedural violation stems from the failure to adhere to Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandate that appeals must be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if filed personally by the convicted party without the mandatory signature of a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense representation special defense roll procedural violation court of cassazione memoria illeggibile eccezione di incostituzionalità ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLIRILLO ROMOLO nato a CROTONE il 07/04/1978 avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdetcraWts-0—affe parte-- udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dal condannato, Romolo Villirillo, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/