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Ordinanza — n. 37724/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against trafficking conviction, upholding conviction for abandoning migrants on unseaworthy boat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime could not be configured because the migrants were abandoned in international waters on an unseaworthy vessel and that the trafficker lacked profit motive. The court rejected these claims, noting the first-instance judge correctly found the abandonment was a predicted causal outcome of the trafficking plan and that the appellant's contribution was significant with no signs of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.; Art. 114 c.p.; Art. 596 c.p.: The appeal is inadmissible when the first-instance judgment correctly applies the accusatorial principle regarding the causal link between the crime and the abandonment of migrants, and when the appellant's substantial contribution to the criminal success negates generic mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
human trafficking abandonment of migrants inadmissible appeal causal link profit motive mitigating circumstances Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.
Art. 114 c.p.
Art. 596 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLLA ABOUBACAR (CUI 06P197)) nato il 09/10/1995 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con il primo motivo, vengono svolte generiche obiezioni in ordine alla configurabilità del reato oggetto di addebito e, in particolare, all'essere stato il soccorso provocato dagli organizzatori del viaggio abbandonando i migranti, in acque internazionali, a bordo di un natante ingovernabile; ricostruzione, questa, che già il giudice di primo grado aveva ritenuto compatibile con l'impostazione accusatoria, secondo cui i trafficanti hanno voluto, ab initio, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante; che parimenti infondata è la censura vedente sul fine di profitto, perseguito dall'agente nel prestarsi a cooperare all'azione illecita in vista del conseguimento di un obiettivo patrimoniale, rappresentato — si legge nella sentenza impugnata — dal contenimento o azzeramento dei costi del trasporto; che incensurabile, nella prospettiva del giudizio di legittimità, è, altresì, il rigetto del motivo di appello vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla rilevanza dell'apporto, tutt'altro che minimale, garantito da Sylla al successo dell'azione criminosa e dell'assenza di sintomi di sua tangibile resipiscenza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d