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Ordinanza — n. 37721/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove non-residence status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued he had no fixed address at the time of the order, yet the court found his residence in Avetrana to be genuine based on the Mayor's records. Consequently, the court ruled that the appellant failed to prove his residence was merely formal, leading to the dismissal of his procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.p.; Art. 105 c.p.p.: When an appellant fails to substantiate an objection regarding the lack of a fixed address with concrete evidence, the court must declare the appeal inadmissible if the official records confirm a valid residence.

Parole chiave

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procedural inadmissibility fixed residence requirement failure to prove address appellant burden of proof court costs and fine residenza abituale domicilio fittizio residente straniero

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.p.
Art. 105 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a MANDURIA il 01/10/1979 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che Alessio Mancini ripropone, con l'unico motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora, laddove, invece, risulta dal provvedimento del Questore che egli era residente in Avetrana, comune nel quale gli fu prescritto di rientrare, presentandosi al locale Sindaco entro due giorni dalla notifica dell'atto; ritenuto che, pertanto — rimasta indimostrata la natura meramente fittizia e formale della residenza in Avetrana — deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il