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Ordinanza — n. 37719/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late introduction of new grounds and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37719/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly identified that the appellant's new justifications were offered too late and lacked the immediacy required by law. Furthermore, the appellant failed to provide the specific reasoning demanded by precedent when arguing for exemption from punishment, and introduced a ground not previously raised before the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 110/1975; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible if new grounds are introduced after the trial judgment, and the request for exemption from punishment requires specific reasoning based on the complexity of the case and the nature of the conduct.

Parole chiave

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inadmissibility appeal late introduction grounds exemption from punishment specific reasoning requirement procedural defect infrazione doganale contravvenzione per eccesso di velocità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 131-bis cod. pen.
276187 - 01); che, per ciò che concerne la seconda doglianza, il Tribunale ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
276187 - 01); che, per ciò che concerne la seconda doglianza, il Tribunale ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud
266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5 n.24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE TOMMASO nato a MESSINA il 30/05/1971 avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo, che la decisione censurata ha correttamente ritenuto l'irrilevanza della giustific offerta dall'imputato in dibattimento, giacchè, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01); che, per ciò che concerne la seconda doglianza, il Tribunale ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse alla reiterazione della condotta in un ristretto arco temporale e a dispetto dell'esito del primo controllo eseguito dalle forze dell'ordine, sintomatica del disinteresse dell'agente per il rispetto delle norme poste dall'ordinamento a tutela della pubblica incolumità; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5 n.24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che l'ultima censura attiene a questione non introdotta innanzi al giudice di merito (cfr. il verbale di udienza del 18 gennaio 2024 e, specificamente, le conclusioni rassegnate dal difensore dell'imputato); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell