Italian court dismisses appeal for alternative detention for a recidivist who lacks statutory legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide the specific legal arguments and evidence required by law. Although the applicant secured a non-profit organization's agreement for volunteer work, this arrangement does not satisfy the strict statutory conditions for alternative detention for recidivists. Consequently, the court upheld the lower tribunal's decision to reject the request and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 60 c.p.p.: The request for alternative detention for a recidivist is inadmissible if the applicant fails to demonstrate that the specific conditions mandated by law are met, as general agreements with non-profit organizations do not automatically satisfy the statutory requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICALI SALVATORE nato a CATANIA il 24/05/1972 avverso il decreto del 08/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da Salvatore Sicali, di applicazione di misura alternativa alla detenzione, non accompagnata dalle deduzioni ed allegazioni previste, per il caso in cui la condanna in esecuzione attenga a reato c.d. ostativo, dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo riformato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162; che Sicali rileva, con il ricorso, di avere ottenuto la disponibilità di una Onlus a consentirgli di svolgere attività di volontariato, ciò che, con ogni evidenza, non vale a soddisfare le condizioni cui la vigente normativa subordina l'ammissione a misura alternativa alla detenzione di soggetto in espiazione di pena irrogata per reato ostativo; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso