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Ordinanza — n. 37716/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on illegal gun possession, upholding fine over recidivism risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to impose a fine instead of imprisonment for illegal gun possession. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the act and lack of subjective malice, but the court found her arguments insufficient to overturn the factual assessment of the weapon's lethal potential. Ultimately, the court ruled that the fine was appropriate given the appellant's high criminal propensity and lack of repentance, which posed a concrete risk of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689; Art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689; When a fine is substituted for detention due to recidivism risk, appeals based on the minor nature of the act are inadmissible if the lower court's assessment of the offender's dangerousness is coherent and supported by the record.

Parole chiave

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illegal gun possession substitute fine penalty recidivism risk assessment attenuating circumstances inadmissible appeal criminal propensity procedural inadmissibility porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, Rv. 247716-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI CONCETTA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/09/1959 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto alla prima censura, che la decisione impugnata, nell'escludere l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto in ragione, tra l'altro, della provenienza illecita della pistola detenuta e portata in luogo pubblico da Concetta Ferrari e della micidialità dell'arma, corredata dal relativo munizionamento, appare coerente con il consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di concessione dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, e in via successiva (all'esito positivo della prima verifica), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi» (Sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, Rv. 247716- 01); che la ricorrente, si pone, per contro, in un'ottica di mera confutazione, impernata sulla rivalutazione del compendio istruttorio, del tutto inidonea ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, peraltro, evocativa di circostanze di fatto distoniche rispetto a quanto esposto dal giudice di merito e non adeguatamente documentate; rilevato, altresì, che la Corte di appello ha spiegato, con il conforto di ti N pertinenti argomentazioni, che l'esecuzione della pena di un anno di reclusifie e p- 2400 euro di multa in forma esclusivamente pecuniaria, pur astrattamente ammissibile ai sensi degli artt. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, esporrebbe la collettività al rischio di recidiva, reso concreto dalla spiccata propensione criminale della condannata e dall'assenza di sintomi di una sua effettiva resipiscenza; che la ricorrente, nel dissentire da tale conclusione, lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto di fattori espressivi di elisione o, quantomeno, di contenimento del pericolo di sue nuove manifestazioni antisociali né promosso appositi approfondimenti istruttori, ponendosi, in tal modo, in un'ottica di confutazione delle considerazioni sviluppate nel provvedimento impugnato che, tuttavia, non ne evidenziano l'illegittimità; che la decisione censurata si palesa, dunque, coerente con il disposto dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui «Il giudice [...] può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»;che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle