Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37712/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole order due to concrete recidivism risk and lack of critical revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to deny Rosario Pio Cattafi's request for home detention. The Tribunal found that Cattafi's history of weapon possession and mafia association, combined with a lack of critical revision, created a concrete risk of recidivism that precluded alternative measures. The Court rejected the appellant's arguments regarding the age of past crimes and good behavior, ruling that the Tribunal's assessment of persistent social danger was logically sound and aligned with established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: The Court holds that an appeal against a parole order is inadmissible when the lower court's decision is based on a concrete assessment of recidivism risk and the absence of critical revision, provided the reasoning is free from logical flaws and consistent with prevailing jurisprudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
parole order home detention recidivism risk mafia association inadmissible appeal social danger Tribunal of Surveillance pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.p.
Art. 176 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01
Rv. 218640 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI ROSARIO PIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 06/01/1952 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che la possibilità di ammettere Rosario Pio Cattafi alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare è preclusa dalla considerazione dell'incombente rischio di recidiva, reso concreto dai trascorsi criminali del condannato, il quale vanta precedenti per detenzione di armi ed associazione mafiosa, nonché dall'assenza di effettiva ed autentica revisione critica; che, quindi, la decisione contestata si impernia su un giudizio di persistente pericolosità sociale di Cattafi, la cui ammissione alla misura invocata, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, esporrebbe la collettività al rischio di sue nuove manifestazioni antisociali, ciò che impone, pur al cospetto di una pena residua relativamente contenuta, la protrazione dell'esecuzione in forma intramuraria; che, a fronte di un provvedimento esente da vizi logici, saldamente ancorato alle emergenze istruttorie e coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui l'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che il corrispondente stato detentivo consenta di contenere il rischio di recidiva (così, tra le altre, Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01), il ricorrente oppone, con il primo motivo, rilievi critici meramente confutativi, che — nel porre l'accento sulla remota epoca di commissione dei reati che gli sono valsi la condanna in esecuzione, sull'assenza di pendenze e sul buon comportamento tenuto in costanza di detenzione — non riescono ad enucleare vizi rilevanti in sede di legittimità e si risolvono, in sostanza, nella diversa considerazione delle evidenze disponibili; che, d'altro canto, il giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla persistente adesione del condannato a logiche tipicamente mafiose è idoneo a vincere la presunzione relativa di incompatibilità con la restrizione carceraria prevista per i condannati ultrasettantenni (cfr.

Rv. 218640 - 01), onde manifestamente infondato si palesa anche la seconda ed ultima doglianza; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.