Cassation court dismisses appeal against preliminary judge's order rejecting territorial jurisdiction exception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a preliminary judge's order rejecting a territorial jurisdiction exception. The appellant, Gianluca Branco, argued for a change of venue, but the lower court's decision on this specific issue is legally non-appealable. The court ruled that such orders are excluded from appeal to prevent jurisdictional conflicts and ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568 cod. proc. pen.; Art. 28 ss. cod. rito: Orders by the preliminary judge rejecting a territorial jurisdiction exception are inadmissible to prevent jurisdictional conflicts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCO GIANLUCA nato a CIVITAVECCHIA il 20/09/1970 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAd-ate-evvise-alle-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; r Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui .,k.ì Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale di quell'ufficio, sollevata dall'imputato Gianluca Branco; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «L'ordinanza con la quale il Giudice per la udienza preliminare respinge l'eccezione di incompetenza per territorio non è impugnabile, sia perché ciò è espressamente escluso dal secondo comma dell'art. 568 cod. proc. pen - che si riferisce alle sentenze sulla competenza, ma la cui "ratio" è per analogia applicabile anche alle ordinanze -, sia perché tal genere di decisione può dar luogo a conflitto, per il cui componimento è prevista la specifica procedura di cui agli articoli 28 e seguenti del codice di rito» (Sez. 1, n. 789 del 06/02/1996, Anzalone, Rv. 203985 - 01); che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis