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Ordinanza — n. 37703/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for procedural defects and mere factual complaints against a peace court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37703/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Gammariello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gammariello challenged a first-instance conviction for threats and personal injuries, arguing violations of criminal law and procedural norms regarding evidence and sentencing logic. The court rejected these arguments because the appeal raised only factual grievances and alleged procedural violations that do not warrant nullity or inadmissibility under the specific rules governing appeals against peace court judgments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against peace court judgments admitting only legal complaints; mere factual grievances or allegations of non-nullifying procedural violations render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility peace court jurisdiction factual grievances appeal procedural nullity requirements court costs and fine ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 616 cod. proc. pen.
274, è consentito prospettare in questa sede avverso pronunce quale quella impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
268404 - 01), segnatamente in ordine alla capacità intimidatoria delle espressioni proferite dal ricorrente e alla commissione da parte sua della condotta che ha cagionato lesioni, sia nella parte in cui ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
268404 - 01), segnatamente in ordine alla capacità intimidatoria delle espressioni proferite dal ricorrente e alla commissione da parte sua della condotta che ha cagionato lesioni, sia nella parte in cui ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod.
art. 616 cod. proc. pen
274, è consentito prospettare in questa sede avverso pronunce quale quella impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè
274), e ciò sia nella parte in cui, assumendo la violazione della legge penale, hanno in realtà prospettato una difettosa ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni S.p.A.
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMMARIELLO MICHELE nato a TARANTO il 09/01/1969 avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Gammariello ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine che ne ha confermato la condanna per i reati minaccia e lesioni personali; considerato che il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente o all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., — con cui si è inteso denunciare la violazione della legge penale e la violazione di norme processuali posta a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, oltre al vizio di motivazione (anche sub specie del travisamento della prova) — deducono soltanto quest'ultimo vizio, che non può essere ritualmente dedotto contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274), e ciò sia nella parte in cui, assumendo la violazione della legge penale, hanno in realtà prospettato una difettosa ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), segnatamente in ordine alla capacità intimidatoria delle espressioni proferite dal ricorrente e alla commissione da parte sua della condotta che ha cagionato lesioni, sia nella parte in cui ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.A., Rv. 278196 — 02;

Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 — 01), in particolare avanzato doglianze in ordine all'attendibilità della persona offesa e al difetto di idonei elementi che ne confermino il narrato; considerato che il terzo motivo, con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, lungi dal contenere censure di legittimità, è affidato a mere doglianze di fatto, il che esime dal dilungarsi che non denuncia alcuno dei vizi — contemplati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc.

— che, a mente dei già richiamati artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, è consentito prospettare in questa sede avverso pronunce quale quella impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa defre mmende.