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Ordinanza — n. 37700/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37700/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI CHOKRI nato il 04/03/1964 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Chokri Dridi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 settembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (ex art. 23 -bis, comma 1, decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), con termine per il deposito della motivazione fissato in giorni novanta; il dispositivo è stato comunicato il giorno 26 settembre 2023 (cfr. art. 23 -bis, comma 3, decreto cit.); la motivazione è stata tempestivamente depositata il 2 novembre 2023; - il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, nella specie, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché l'imputato era presente in primo grado (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37700/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, Procida, Rv. 285606 - 01); ed esso era già spirato (segnatamente in data 8 febbraio 2024) il giorno 21 febbraio 2024 allorché il ricorso è stato presentato; ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Parole chiave

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termini di ricorso tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale domanda d'asilo tardiva restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
— consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI CHOKRI nato il 04/03/1964 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Chokri Dridi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. e ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 settembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (ex art. 23 -bis, comma 1, decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), con termine per il deposito della motivazione fissato in giorni novanta; il dispositivo è stato comunicato il giorno 26 settembre 2023 (cfr. art. 23 -bis, comma 3, decreto cit.); la motivazione è stata tempestivamente depositata il 2 novembre 2023; - il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, nella specie, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché l'imputato era presente in primo grado (cfr.

Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, Procida, Rv. 285606 - 01); ed esso era già spirato (segnatamente in data 8 febbraio 2024) il giorno 21 febbraio 2024 allorché il ricorso è stato presentato; ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa Ile ammende. Così deciso i