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Ordinanza — n. 37698/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37698/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' DANIEL nato a GENZANO DI ROMA il 26/09/2000 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Daniel Calì ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto (per non aver commesso il fatto) da una delle imputazioni di furto aggravato elevate nei suoi confronti, confermandone la condanna per la restante imputazione e rideterminando in mitius la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha dato puntualmente conto delle motivazioni per le quali ha ritenuto di non concedere tale beneficio in conformità ai princìpi posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare indicando gli elementi del fatto (segnatamente le specifiche modalità mediante le quali è stato commesso), contemplati dall'art. 133 cod. pen., ritenute dimostrative dei «profili di pericolosità del comportamento dell'imputato» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05; cfr. pure Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669 - 01, in motivazione), così dando conto in maniera adeguata delle ragioni a sostegno del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. pure (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., ritenute dimostrative dei «profili di pericolosità del comportamento dell'imputato» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05; cfr. pure Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669 - 01, in motivazione), così dando conto in maniera adeguata delle ragioni a sostegno del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. pure (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative anticipo delle spese spese di esecuzione addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
275813 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI' DANIEL nato a GENZANO DI ROMA il 26/09/2000 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Daniel Calì ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto (per non aver commesso il fatto) da una delle imputazioni di furto aggravato elevate nei suoi confronti, confermandone la condanna per la restante imputazione e rideterminando in mitius la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha dato puntualmente conto delle motivazioni per le quali ha ritenuto di non concedere tale beneficio in conformità ai princìpi posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare indicando gli elementi del fatto (segnatamente le specifiche modalità mediante le quali è stato commesso), contemplati dall'art. 133 cod. pen., ritenute dimostrative dei «profili di pericolosità del comportamento dell'imputato» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05; cfr. pure Sez. 3, n. 24362 del 22/02/2023, Magnasco, Rv. 284669 - 01, in motivazione), così dando conto in maniera adeguata delle ragioni a sostegno del proprio apprezzamento discrezionale (cfr. pure (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del_e_ammende. Così deciso