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Ordinanza — n. 37696/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed the appeal instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Elton Beci, personally submitted the petition rather than having it signed by a qualified lawyer. The court held that under the Criminal Procedure Code, appeals against criminal judgments must be signed by attorneys registered in the special register to be valid. Consequently, the court ordered the defendant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be signed by a qualified lawyer; personal submission by the defendant renders it inadmissible and subjects them to cost liability.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility personal submission of appeal qualified lawyer requirement criminal procedure code procedural costs liability requisito della firma autografa autorizzazione ad agire atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 - Marrazzo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 - Failla
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECI ELTON nato il 27/01/1984 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvis4lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Elton Beci propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110, 56 e 624-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento L.] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»),«essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso