Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37692/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37692/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37692/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGONI MAURIZIO nato a CAGLIARI il 21/11/1964 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avvj•eare- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Maurizio Cogoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 2, e 234 legge fall.; considerato che la prospettazione contenuta nell'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione della legge penale in quanto la Corte di merito, pur irrogando la pena oggetto di concordato, non avrebbe escluso la recidiva (ma l'avrebbe ritenuta minusvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche) - trova smentita nelle cadenze processuali in quanto, come esposto nella sentenza impugnata, le parti hanno concordato sull'accoglimento del motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, con l'irrogazione della detta pena previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, assunto che non può dirsi utilmente censurato per il tramite del richiamo alla copia dell'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. priva del consenso della Parte pubblica compiegata al ricorso; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37692/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 2, e 234 legge fall.; considerato che la prospettazione contenuta nell'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione della legge penale in quanto la Corte di merito, pur irrogando la pena oggetto di concordato, non avrebbe escluso la recidiva (ma l'avrebbe ritenuta minusvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche) - trova smentita nelle cadenze processuali in quanto, come esposto nella sentenza impugnata, le parti hanno concordato sull'accoglimento del motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, con l'irrogazione della detta pena previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, assunto che non può dirsi utilmente censurato per il tramite del richiamo alla copia dell'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. priva del consenso della Parte pubblica compiegata al ricorso; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria capacità di stare in giudizio impugnazione di decisioni amministrative indennità per il danno soggettivo ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Maurizio Cogoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
artt. 110 cod. pen
pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGONI MAURIZIO nato a CAGLIARI il 21/11/1964 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avvj•eare- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maurizio Cogoni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 2, e 234 legge fall.; considerato che la prospettazione contenuta nell'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione della legge penale in quanto la Corte di merito, pur irrogando la pena oggetto di concordato, non avrebbe escluso la recidiva (ma l'avrebbe ritenuta minusvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche) - trova smentita nelle cadenze processuali in quanto, come esposto nella sentenza impugnata, le parti hanno concordato sull'accoglimento del motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, con l'irrogazione della detta pena previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, assunto che non può dirsi utilmente censurato per il tramite del richiamo alla copia dell'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. priva del consenso della Parte pubblica compiegata al ricorso; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa' delle ammende. Così deciso