Cassation court dismisses appeal for aggravated injuries as generic and inadmissible under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Leonardo Plescia's appeal against the second-instance conviction for aggravated personal injuries inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and alleged legal violations, but the court found these arguments merely assertive and unrelated to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and Plescia was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.: Appeals containing purely assertive allegations unconnected to the specific case facts are deemed generic and must be declared inadmissible, resulting in the imposition of procedural costs and a fine for the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESCIA LEONARDO nato a PARTINICO 1112/01/1998 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Leonardo Plescia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate; considerato che entrambi i motivi di ricorso - con cui si denunciano rispettivamente l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché la violazione di legge e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato - sono patentemente generici poiché contengono allegazioni del tutto assertive non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03