Ordinanza — n. 37689/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAHLOULY ABDELKEBIR nato il 30/06/1974 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Abdelkebir El Bahlouly ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ne ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per difetto di specificità, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli artt.581 e 591 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, è manifestamente infondato in quanto l'atto di appello conteneva enunciati del tutto generici, ed anzi assertivi (in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa e ai riscontri al suo narrato e, dunque, al difetto della prova e alla scarna motivazione della responsabilita: cfr. primo motivo di appello; nonché la mera richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. secondo motivo di appello), inidonei a sollecitare un vaglio critico da parte del Giudice del gravame (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), il quale dunque ha correttamente dichiarato inammissibile l'atto di appello; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37689/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, è manifestamente infondato in quanto l'atto di appello conteneva enunciati del tutto generici, ed anzi assertivi (in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa e ai riscontri al suo narrato e, dunque, al difetto della prova e alla scarna motivazione della responsabilita: cfr. primo motivo di appello; nonché la mera richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. secondo motivo di appello), inidonei a sollecitare un vaglio critico da parte del Giudice del gravame (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), il quale dunque ha correttamente dichiarato inammissibile l'atto di appello; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAHLOULY ABDELKEBIR nato il 30/06/1974 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Abdelkebir El Bahlouly ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ne ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per difetto di specificità, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli artt.581 e 591 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, è manifestamente infondato in quanto l'atto di appello conteneva enunciati del tutto generici, ed anzi assertivi (in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa e ai riscontri al suo narrato e, dunque, al difetto della prova e alla scarna motivazione della responsabilita: cfr. primo motivo di appello; nonché la mera richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. secondo motivo di appello), inidonei a sollecitare un vaglio critico da parte del Giudice del gravame (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), il quale dunque ha correttamente dichiarato inammissibile l'atto di appello; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03