Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for failing to cite specific evidence errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Elvio Venturi's appeal against his fraud bankruptcy conviction inadmissible. Venturi attempted to reconstruct the facts by re-evaluating evidence rather than citing specific legal errors, which the court deemed insufficient for a legitimacy review. Consequently, the appeal was rejected, and Venturi was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must cite specific grounds of illegality; a mere alternative reconstruction of facts without pointing to actual errors in evidence assessment renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURI ELVIO nato a SPOLETO il 25/04/1934 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Elvio Venturi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'intero ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto per il tramite di un diverso apprezzamento delle prove senza addurne effettivamente il travisamento (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), finendo col negare irritualmente, in questa sede di legittimità, la prova del fatto e della responsabilità del ricorrente (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03