Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37686/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37686/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO SALVATORE nato a CATANIA il 14/03/1971 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Salvatore Di Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità del giudizio per difetto di querela, è manifestamente infondato perché è presente in atti la querela sporta in data 11 agosto 2018 da Calogero Pinturo, direttore generale dell'IACP; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano, rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la carenza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazioni in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso — che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena — sono generici e inediti poiché l'atto di appello, con riguardo alla pena, non conteneva doglianze relative alla sua commisurazione ma soltanto la richiesta di ridurla in ragione della prospettata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. misura della pena; e nulla ha esposto a proposito delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento non è stato neppure richiesto (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, cit.); il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO SALVATORE nato a CATANIA il 14/03/1971 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Di Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di improcedibilità del giudizio per difetto di querela, è manifestamente infondato perché è presente in atti la querela sporta in data 11 agosto 2018 da Calogero Pinturo, direttore generale dell'IACP; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano, rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la carenza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazioni in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso — che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena — sono generici e inediti poiché l'atto di appello, con riguardo alla pena, non conteneva doglianze relative alla sua commisurazione ma soltanto la richiesta di ridurla in ragione della prospettata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. misura della pena; e nulla ha esposto a proposito delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento non è stato neppure richiesto (cfr.

Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 — 01, secondo cui «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza», la quale — quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non nnassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d mmen e. D E POSI ATA Così deciso il 03/07/2024. IN