Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37682/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37682/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37682/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC DAVIDE nato a FIRENZE il 20/07/2001 avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso )U parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Davide Stojanovic ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara gli ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa (art. 444 cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché non sarebbero stati valutati tutti gli elementi per rendere pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37682/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché non sarebbero stati valutati tutti gli elementi per rendere pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Davide Stojanovic ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara gli ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa (art. 444 cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché non sarebbero stati valutati tutti gli elementi per rendere pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
-, cui consegue ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC DAVIDE nato a FIRENZE il 20/07/2001 avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso )U parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Davide Stojanovic ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara gli ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa (art. 444 cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché non sarebbero stati valutati tutti gli elementi per rendere pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile (cfr.

Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01: «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. [proc. peni, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. -, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il