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Ordinanza — n. 37681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming administrative exclusion is 'abnormal' under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to exclude the Ministry of Defense as a civilly liable party was not 'abnormal'. The appellant argued the exclusion was legally flawed, but the Court held that mere illegitimacy does not constitute 'abnormality' under Article 616 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 87 c.p.p.: The concept of 'abnormality' in criminal procedure applies only to decisions so radically anomalous they fall outside the legal framework; mere illegitimacy or error in applying statutory requirements does not qualify as abnormality and thus does not justify a cassation appeal on those grounds.

Parole chiave

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criminal procedure code abnormality standard civil liability exclusion Ministry of Defense inadmissible appeal judicial power limits court costs and fine ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 87, comma 1, cod. proc. pen.
279668 - 01); - nel caso in esame, il Tribunale ha disposto d'ufficio - come esposto nello stesso ricorso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - l'esclusione del responsabile civile ai sensi dell'art. 87, comma 1, cod.
Art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
25957 del 26/03/2009, Toni), rimanendo impregiudicata la facoltà di impugnazione della medesima ordinanza con l'impugnazione della sentenza (art. 586, comma 1, cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri
pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv.
Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, Fenucci
Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu
Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. U n. 25957/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAVECCHIA PATRICK nato il 31/01/1965 parte offesa nel procedimento c/ MAZZARA ANTONINO nato a ERICE il 02/06/1983 avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; c,/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Patrick Casavecchia, parte civile nel procedimento a carico di Antonino Mazzara, ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di La Spezia, in data 27 febbraio 2024, ha disposto d'ufficio l'esclusione del Ministero della Difesa, chiamato in ius quale responsabile civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'abnormità dell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto: - come hanno chiarito le Sezioni Unite, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione - «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»;

«l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, [...] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da ultimo da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez.

U n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l'abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti»); - dunque, «il fatto che un provvedimento sia illegittimo [...] non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità» (cfr. Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668 - 01); - nel caso in esame, il Tribunale ha disposto d'ufficio - come esposto nello stesso ricorso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - l'esclusione del responsabile civile ai sensi dell'art. 87, comma 1, cod. proc. pen., poiché ha ritenuto insussistenti i requisiti per la citazione del Ministero della Difesa (datore di lavoro dell'imputato), esercitando un potere ad esso conferito secondo le cadenza processuali previste; e la prospettata erroneità di tale statuizione, in quanto - come dedotto dalla difesa - non fondata sui meri requisiti formali per la citazione del responsabile civile ma su un sindacato della fondatezza della pretesa azionata nei confronti di esso, non ne determina l'abnormità, poiché da ciò non deriva che la manifestazione del legittimo potere attribuito al giudice si sia esplicata «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni), rimanendo impregiudicata la facoltà di impugnazione della medesima ordinanza con l'impugnazione della sentenza (art. 586, comma 1, cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del