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Ordinanza — n. 37676/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to pandemic emergency rules shortening appeal deadlines. The appeal was filed after the 15-day period expired. The court ruled the appeal inadmissible and ordered costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 582 and 585 of the Penal Code, which had been pronounced on June 19, 2023, under emergency pandemic procedures. The court held that the 15-day appeal period began on the day of communication and could not be extended because the appellant did not participate in the non-public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.: The appeal period for a conviction rendered under emergency pandemic rules without party participation begins on the day of communication and cannot be extended if the appellant was not present.

Parole chiave

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untimely appeal pandemic emergency rules non-participating hearing statutory deadline inadmissible appeal eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett.
Art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 giugno 2023, con motivazione contestuale, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
Art. 23-bis, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 giugno 2023, con motivazione contestuale, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 585, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
285606 - 01); - esso era già spirato (segnatamente in data 4 luglio 2023) il giorno 14 luglio 2023 allorché il ricorso è stato presentato; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023
Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv.
Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023
Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023
pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANNI ALESSIO nato a CORTONA il 04/10/1963 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv. alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessio Nanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 2 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 giugno 2023, con motivazione contestuale, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; ed è stata comunicata lo stesso giorno (cfr. art. 23-bis, comma 3, decreto cit.); - da tale data decorre il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione (cfr.

Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 01: «in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale resa all'esito del giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine per l'impugnazione, pari a quindici giorni, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.); - tale termine non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - esso era già spirato (segnatamente in data 4 luglio 2023) il giorno 14 luglio 2023 allorché il ricorso è stato presentato; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così