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Ordinanza — n. 37672/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37672/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARESE MASSIMO nato a NAPOLI il 01/08/1970 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Massimo Matarese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitti di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, Legge Fallimentare; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, assumendo che l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, senza specifica allegazione del fatto processuale, ossia non ha soddisfatto l'onere di specifica indicazione degli elementi dai quali dipende la sussistenza del vizio dedotto (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37672/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta Rv. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a sostegno del rigetto del gravame, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile addebito di tasse spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
in quanto non indica in alcun modo gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARESE MASSIMO nato a NAPOLI il 01/08/1970 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Massimo Matarese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitti di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, Legge Fallimentare; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, assumendo che l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, senza specifica allegazione del fatto processuale, ossia non ha soddisfatto l'onere di specifica indicazione degli elementi dai quali dipende la sussistenza del vizio dedotto (cfr.

Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta Rv. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alle ragioni poste a sostegno del rigetto del gravame, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica in alcun modo gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso