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Ordinanza — n. 37671/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37671/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA ANIELLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/03/1975 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Aniello Di Somma ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (fondato sul superamento del limite edittale fissato dall'art. 131-bis cod. pen., quantunque la pena minima per il delitto contestato sia anni due di reclusione, senza neppure considerare la condotta dell'imputato conseguente al reato), è manifestamente infondato perché - nonostante la Corte di merito (in motivazione) abbia escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., permangono due distinte aggravanti contestate ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (ossia l'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede: cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37671/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative revisione processuale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA ANIELLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/03/1975 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aniello Di Somma ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (fondato sul superamento del limite edittale fissato dall'art. 131-bis cod. pen., quantunque la pena minima per il delitto contestato sia anni due di reclusione, senza neppure considerare la condotta dell'imputato conseguente al reato), è manifestamente infondato perché - nonostante la Corte di merito (in motivazione) abbia escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., permangono due distinte aggravanti contestate ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (ossia l'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede: cfr.

Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014 - dep. 2015, Felici, Rv. 263258 - 01; nonché su cose destinata a pubblica reverenza: Sez. 5, n. 22558 del 17/04/2024. Cartuccia, Rv. 286505 - 01; Sez. 6, n. 29820 del 24/04/2012, Pastorelli, Rv. 253174 - 01), che rendono il reato pluriaggravato e, di conseguenza, punito con la pena minima di tre anni di reclusione; considerato che il secondo motivo - con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), oltre che dando conto (allorché ha escluso la tenuità del fatto) del valore dell'oggetto materiale del reato, rimarcando l'assenza di elementi valutabili al fine della concessione delle generiche (ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ex art. 62, comma 1, n. 6, o. pen.); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento di fatto (segnatamente, contestando assertivamente quanto ritenuto in ordine al valore della res ed adducendo la riconsegna di quanto trafugato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.