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Ordinanza — n. 37624/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37624/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJI MOHAMED nato il 07/12/1973 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Hajji Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 612 comma secondo in relazione all'art.339 cod. pen. Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta la violazione e l'inosservanza della legge processuale penale in relazione alla contraddittorietà delle prove testimoniali e all'attendibilità della persona offesa, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; , in ogni caso, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37624/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612 comma secondo in relazione all'art.339 cod. pen. Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta la violazione e l'inosservanza della legge processuale penale in relazione alla contraddittorietà delle prove testimoniali e all'attendibilità della persona offesa, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; , in ogni caso, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale divieto di molestie pubblica intimidazione violenza o minaccia contro le autorità crimine di aggressione pubblica istigazione a delinquere
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJI MOHAMED nato il 07/12/1973 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Hajji Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 612 comma secondo in relazione all'art.339 cod. pen. Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta la violazione e l'inosservanza della legge processuale penale in relazione alla contraddittorietà delle prove testimoniali e all'attendibilità della persona offesa, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; , in ogni caso, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consi 'cg li re esten Il Pres