Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mouhi Rachid's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction inadmissible. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found the grounds generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the legal criticism.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHI RACHID nato il 02/03/1985 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mouhi Rachid ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il con e esten Il Pres