Ordinanza — n. 37620/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IORIO GIOVANNI nato a SAN PAOLO BEL SITO il 21/06/1967 nel procedimento a carico di: LOPEZ VITTORIA nato a BARI il 08/10/1965 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giovanni Iorio ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Prato che ha confermato la pronuncia di assoluzione del Giudice di Pace di Prato nei confronti di Lopez Vittoria dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 21 Cost; Ordinanza — n. 37620/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 595 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IORIO GIOVANNI nato a SAN PAOLO BEL SITO il 21/06/1967 nel procedimento a carico di: LOPEZ VITTORIA nato a BARI il 08/10/1965 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giovanni Iorio ricorre, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Prato che ha confermato la pronuncia di assoluzione del Giudice di Pace di Prato nei confronti di Lopez Vittoria dal reato di cui all'art. 595 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale in relazione all'insussistenza della scriminante del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. e art. 21 Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, in ogni caso, lo stesso è comunque manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consi I ereestepst5r5 Il Presid