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Ordinanza — n. 37615/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence ruling for lack of reasoning and cost allocation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Enrico Barbanti inadmissible, rejecting his claims regarding the trial court's reasoning and cost allocation. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient motivation and incorrectly applied rules on legal expenses, but the Supreme Court found these grievances manifestly unfounded based on the existing record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 592 cod. pen.; Art. 541 cod. proc. pen.: The Supreme Court holds that an appeal based on alleged lack of reasoning or incorrect application of cost allocation rules is inadmissible when the lower court's decision is logically sound and consistent with established jurisprudence regarding the principle of succumbing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning defense cost allocation principle art 541 code of criminal procedure art 592 penal code supreme court cassation procedural costs fine minaccia credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 592 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione e/ o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 592 cod.
Art. 541 cod. proc. pen.
Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta la violazione e/ o erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 541 cod.
art. 592 cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione e/ o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 592 cod.
art. 541 cod. proc. pen
Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta la violazione e/ o erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 541 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n.25846 del 15/03/2018, Rv. 273079
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBANTI ENRICO nato a FIRENZE il 04/08/1966 avverso la sentenza del 16/02/2017 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Enrico Barbanti ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Prato, ha rideterminato la pena confermando nel resto la condanna per il reato di cui al art.612 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente rileva la nullità della sentenza per mancanza (anche grafica) della motivazione è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza che ha invece fornito motivazione immune da vizi logici.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione e/ o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 592 cod. pen., è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal dispositivo dove non vi è condanna alle spese del procedimento. Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta la violazione e/ o erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art. 541 cod. proc. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili.(Sez. 4, n.25846 del 15/03/2018, Rv. 273079).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il cons e es