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Ordinanza — n. 37609/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37609/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA LUIGI nato a AMOROSI il 08/04/1976 avverso la sentenza del 14/12/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Luigi De Luca ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ha rideterminato la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto in relazione all' art. 612 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 37609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen.

Parole chiave

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minaccia non comprovata pericolo concreto minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica pericolo di guerra prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA LUIGI nato a AMOROSI il 08/04/1976 avverso la sentenza del 14/12/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Luigi De Luca ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ha rideterminato la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto in relazione all' art. 612 cod. pen.

Letta la memoria difensiva pervenuta in data 15 luglio 2024 nell'interesse del ricorrente, a firma del difensore di fiducia con la quale si insiste nell'accogliento del ricorso. Considerato che il primo motivo, articolato in una triplice censura, nella parte in cui rileva omessa motivazione in realtà denuncia vizi motivazionali in relazione alla configurabilità del reato, censura non consentita in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; nella parte in cui censura la mancata riqualificazione del reato è manifestamente infondato non confrontandosi con le corrette argomentazioni della sentenza impugnata secondo le quali all'accoglimento della doglianza osta il divieto di reformatio in peius della pronunzia di primo grado. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge e carenza strutturale della motivazione circa la sussistenza del delitto della minaccia, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla sentenza, immune da vizi, impugnata (p.3).

Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. Questa Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod. pen. e l'art.34 D.Igs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa. (S. U, n.53683 de122/06/2017 Rv. 271587 - 01); che, in ogni caso, il motivo era manifestamente infondato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigliere estensT,....,