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Ordinanza — n. 37606/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37606/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE VINCENZO nato a FIRENZE il 23/04/1974 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Varriale Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rispetto alla valutazione della condotta susseguente al reato è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 37606/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rispetto alla valutazione della condotta susseguente al reato è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

Parole chiave

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inganno sull'identità dichiarazione mendace false indicazioni su attività commerciali errore di persona sviamento della giustizia falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE VINCENZO nato a FIRENZE il 23/04/1974 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Varriale Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rispetto alla valutazione della condotta susseguente al reato è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Ritenuto che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che lamenta nella rubrica la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che nella parte espositiva lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione per la intervenuta ritrattazione è del tutto generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il con « ii5re estensore Il Presiden