Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37605/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain penalty for unadmissible continuation violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Augusto Belloni's appeal against the appellate court's reduced sentence inadmissible. Belloni argued the lower court failed to recognize the legal bond of continuation, but the court ruled such defects are not admissible in appeals regarding plea bargains. Consequently, the appeal was rejected and Belloni was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599 bis c.p.p.; Art. 81 c.p.: In appeals regarding plea bargains, claims regarding the illogicality of reasoning on the lack of a continuation bond are inadmissible as they do not constitute a violation of law affecting the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal continuation bond inadmissible appeal penalty reduction legal violation claim adeguamento della pena alleggerimento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis c.p.p.
pen., è manifestamente infondato Questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod.
Art. 81 c.p.
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Art. 616 c.p.p.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.
art. 81 cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod.
art. 599- bis cod. proc. pen
pen., è manifestamente infondato Questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. U., n. 27/10/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLONI AUGUSTO nato a TRUCCAZZANO il 22/05/1950 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato awiso-alla -parti;(r udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Augusto Belloni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Grosseto, su accordo delle parti, ha rideterminato la pena ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato Questa Corte ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170;

Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 27/10/2022 risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso lea sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. Alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato. deve rilevarsi l'inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello, la illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consi