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Ordinanza — n. 37598/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and evaluative grounds regarding lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Verde Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding criminal liability, but the Court found this ground generic and evaluative rather than a logical flaw. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for a valid challenge to the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal based on a generic or evaluative claim of insufficient motivation is inadmissible because the Supreme Court's review is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the substantive correspondence of the reasoning to case law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation generic grounds appeal logical argumentative structure Cassazione ordinanza profilo della personalità uso di false generalità pseudonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia l'assenza di una motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma primo lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia l'assenza di una motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma primo lett.
art. 494 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE ALESSANDRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/05/1982 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Verde Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torre Annunziata per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia l'assenza di una motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma primo lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Il motivo, inoltre, è generico e rivalutativo a fronte di una sentenza immune da vizi logici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data