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Ordinanza — n. 37596/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding general mitigating circumstances application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bifone Leon inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply general mitigating circumstances, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court's decision was logically sound and did not require considering every favorable element, only the decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.2 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the claim regarding the non-application of general mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the court of first instance need only reference decisive elements rather than all favorable or unfavorable facts deduced from the proceedings.

Parole chiave

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general mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded claim criminal appeal procedure application of leniency lesione al piede lesioni personali causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.2 cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFONE LEON nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/03/2000 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Bifone Leon ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena a seguito della concessone della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.2 cod. pen., confermando nel resto la condanna per i reati di rissa e lesioni aggravate.

Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così, ecLso in data 11 settembre 2024 7Il _,_r_o_ sigliere ore Il Presidente Egl Pill Rossella Catena , _ ,t4.7 D E POSITATA IN CANCELLERIA 11 OTT