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Ordinanza — n. 37591/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37591/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .JAMEL ABDELAZIZE nato il 29/09/1982 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che lame' Abdelazize ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 e 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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art. 614 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 37591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 614 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 e 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Parole chiave

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violazione di domicilio domicilio conosciuto detentore del domicilio contratto a domicilio diritto d'abitazione divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .JAMEL ABDELAZIZE nato il 29/09/1982 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che lame' Abdelazize ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 e 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consi e estepze Il Presi