Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pellino Aniello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's reasoning regarding liability, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected at the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the court of second instance, failing to offer a specific and reasoned critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO ANIELLO nato a CARDITO il 01/03/1954 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Pellino Aniello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Noia in punto di pene accessorie, ha per il resto confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente