Cassation court dismisses appeal against preferential bankruptcy conviction for lack of specific prejudice regarding procedural notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the failure to notify his lawyer of the prosecutor's conclusions violated his defense rights, but the court found this claim infounded because no concrete prejudice was demonstrated. Furthermore, the court rejected arguments regarding the psychological element of the crime and the valuation of evidence as generic and lacking factual basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 bis comma 2 D.L. 137/2020; Artt. 180 e 178 cod. proc. pen.: A procedural defect in the notification of the prosecutor's conclusions does not constitute a nullity violating the right to defense unless the party specifically indicates the concrete prejudice suffered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI MARCO nato a BOLOGNA il 18/02/1960 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marco Bellini ricorre avverso la sentenza della Corte D'Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di bancarotta preferenziale di cui all'art. 216 comma terzo R.D.267/1942. Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 23 bis comma 2 del D.L. 137/2020 e agli artt. 180 e 178 cod. proc. pen. quanto alla mancata notifica delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale è manifestamente infondato atteso che: -pur essendo stato il vizio tempestivamente eccepito, il ricorrente non ha in concreto indicato il pregiudizio subito: nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive(Sez.2 , n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645). - dagli esami degli atti processuali (error in procedendo) risulta la nomina di altro difensore cui sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale, nomina poi "revocata" in quanto erronea dal momento che era altro il procedimento pur essendo indicata in essa il numero di registro della sentenza impugnata.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità avuto riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico, trattandosi di pagamenti in favore della moglie effettuati due anni prima della sentenza dichiarativa di fallimento è generico, nonché manifestamente infondato atteso che: -la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha, nel richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado (doppia conforme), evidenziato che l'imputato ha favorito alcuni creditori (la moglie) alterando la par condicio nel momento in cui versava a Cecilia Leoni nel 2016 ingenti somme di danaro in un momento in cui la società, già debitrice di diversi soggetti, versava in una situazione di difficoltà finanziaria che rivelava un principio di dissesto.
Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, nel quale si deduce ulteriore vizio di motivazione in riferimento alle argomentazioni spese in sentenza con riferimento alla asserita integrazione dell'elemento psicologico del reato per la sussistenza di garanzie creditorie è generico nonché rivalutativo sollecitando una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settemb