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Ordinanza — n. 37586/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angela Macaluso inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for theft and habitual offending, arguing for generic mitigating circumstances and a specific exemption from punishment. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was sufficiently detailed regarding the defendant's specific criminal history and the value of stolen items, rendering the appellant's arguments generic and unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 60, 62, 62-bis, 131-bis, 133 c.p.; A cassation appeal based on generic grounds lacking specific comparison with the lower court's reasoning is inadmissible, and requests for generic mitigating circumstances are implicitly denied when the rejection is adequately motivated by analogous reasons.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances habitual offender exemption from punishment specific comparison court costs tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 62 c.p.
- che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
- che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 131-bis c.p.
Art. 133 c.p.
3 e 4, in cui la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento tra i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
- che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
3 e 4, in cui la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019
284096) e che «La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
275057), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha evocato i precedenti specifici dell'imputata, di per sé sufficienti a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv.
Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023
(Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO ANGELA nato a CHIERI il 14/02/1977 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di MACALUSO ANGELA per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen., riducendo la pena inflittale (fatto commesso in Bra il 12 luglio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, vuoi perché generico, in ragione dell'aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto prive di effettivo confronto con il tenore della motivazione sul punto rassegnata nella sentenza impugnata (vedasi pagg. 3 e 4, in cui la Corte territoriale ha espressamente fatto riferimento tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai plurimi precedenti specifici dell'imputata, attestanti la sua significativa capacità a delinquere, sia alla concreta gravità del fatto), vuoi perché manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096) e che «La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha evocato i precedenti specifici dell'imputata, di per sé sufficienti a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826); - che il motivo medesimo, nella parte in cui censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980; conf.

Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528), come nel caso che occupa (vedasi pagg 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che, sebbene il portafogli non contenesse una somma di denaro elevata, la pochette stessa aveva un valore non irrisorio in quanto 'griffatag; - che il motivo in disamina, infine, nella parte in cui censura la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile sia in ragione dell'aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, che non attingono la ratio decidendi dell'impugnato diniego, ossia l'abitualità della condotta (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che non fosse possibile esprimere un giudizio favorevole all'imputata in ragione dei plurimi precedenti specifici, risultando, in tale guisa, il comportamento contestato abituale), sia in ragione della sua manifesta infondatezza, posto che la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa affermando che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497), donde dell'allegato (peraltro genericamente) ravvedimento post delictum dell'imputata non si è correttamente tenuto conto in presenza di un comportamento di per sé connotato da concreta e significativa gravità oltre che da abitualità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2024 I